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ATTENZIONE ALLE E-MAIL INGANNEVOLI! ECCO COME DIFENDERSI

Sapete riconoscere un tentativo di phishing? E sapete come difendervi? Qualcuno si chiederà: “Ma cosa è questo phishing?”. Andiamo per gradi, allora. Il phishing è un tipo di truffa via Internet attraverso la quale un aggressore cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali sensibili. Si tratta di una attività illegale, che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale: attraverso l’invio casuale di messaggi di posta elettronica che imitano la grafica di siti bancari o postali, un malintenzionato cerca di ottenere dalle vittime la password di accesso al conto corrente, le password che autorizzano i pagamenti oppure il numero della carta di credito.

Può succedere a ognuno di noi di ricevere e-mail di phishing. E’ utile sapere come funzionano ed essere informati sulle principali regole di sicurezza. Queste e-mail simulano la provenienza dalla Banca, dalle Poste o da società di gestione di carte di credito e simili e invitano i clienti a collegarsi a un link inserito nel messaggio per aggiornare dati anagrafici o personali oppure per verificare posizioni e transazioni effettuate. In realtà il collegamento è al sito del truffatore, che può così raccogliere dati e informazioni personali. Spesso contengono anche la “minaccia” di interrompere i servizi se l’utente non segue le indicazioni ricevute, o fanno riferimento a una vincita in denaro o operazioni di importo rilevante che andrebbero “confermate con urgenza”.

Esistono e-mail di phishing ancora più subdole, che simulano la provenienza da info-provider, (ad esempio quotidiani online che strillano notizie “sensazionali”, tipo la morte improvvisa di un personaggio famoso, o immagini osé di famose soubrette) o da altri operatori che recapitano messaggi privati (“c’è un telegramma per te!” ). Lo stesso può accadere con link simili su social network tipo Facebook o Twitter.

In realtà, attivando i link contenuti in tali messaggi, si scarica sul proprio PC un software malevolo pronto ad attivarsi al momento della connessione con aree di servizio riservate per carpire dati personali e credenziali di accesso a conti, carte ecc.

Così come ai nostri figli abbiamo sempre detto di non fidarsi degli sconosciuti, allo stesso modo non bisogna MAI dare seguito a queste e-mail e cestinarle immediatamente.

Ma come distinguere questi tentativi di truffa a distanza? In molti casi le e-mail di phishing contengono evidenti errori di ortografia e grammatica, e sono più facilmente individuabili, ma circolano anche messaggi che possono trarre in inganno ad una prima lettura.

Per aiutarvi a riconoscere un’ e-mail di phishing vi ricordiamo che:

– la Banca, la Posta e le società di gestione di carte di credito non inviano mai e-mail che contengano link a aree operative del sito o richieste di inserire i codici di sicurezza. Anche se grafica e testo simulano quelli della Banca un messaggio con simili contenuti è sicuramente di dubbia provenienza;

– la Banca, la Posta o le società di gestione di carte di credito non inviano mai e-mail con allegati da scaricare;

– l’unica modalità di accesso corretto all’area personale del sito della Banca, della Posta o delle società di gestione di carte di credito, che non deve mai avvenire tramite link forniti via e-mail o tramite altri canali, è quella di digitare nel browser l’indirizzo del sito ed effettuate il login;

– se per errore avete cliccato sul link fornito da un’email apparentemente proveniente dalla Banca o da un’altra fonte che vi sembrava affidabile, non inserite alcun dato personale. Ricordate in particolare che la Banca, la Posta e le società di gestione di carte di credito non vi chiederanno MAI i dati e i codici di accesso al sito o i codici di sicurezza per verificare la vostra identità.

Se vi appare una richiesta simile non inserite nessun dato e chiudete immediatamente il programma di navigazione di internet.

Non dimenticate inoltre di dotare il vostro PC di un programma antivirus costantemente aggiornato, che rilevi e consenta di eliminare software e virus dannosi per la vostra sicurezza che potreste aver inconsapevolmente scaricato cliccando link contenuti in e-mail ingannevoli.

Per ulteriori istruzioni pratiche consultate la sezione Sicurezza del sito del vostro interlocutore finanziario.

SALDI ESTIVI 2012, INIZIO TRAGICO

Nonostante i ribassi, l’avvio della stagione dei saldi 2012 non sembra aver dato i risultati sperati. Commercianti e associazioni di categoria lamentano cali importanti negli acquisti in saldo, complici, a loro dire, le notizie di  crisi poco confortanti e il clima di tassazione generale e di sacrifici che scoraggiano gli acquisti.

Le regole per evitare fregature sono quelle di sempre: conservare lo scontrino per i cambi che si possono sempre fare, evitare sconti troppo esagerati (oltre il 50% non sempre c’è da fidarsi), evitare negozi improvvisati, pretendere sempre l’indicazione del vecchio prezzo e di quello scontato, acquistare solo capi già visti prima a prezzo pieno e dei quali si è sicuri del ribasso, magari presso negozi di fiducia.

Per tutte le situazioni poco chiare, è sempre possibile chiamare la polizia municipale o rivolgersi alla nostra associazione di consumatori.

Addio ai contanti per le pensioni sopra mille euro

Dal 1 luglio le pensioni in contanti superiori a mille euro non potranno più essere pagati in contanti. I pensionati che percepiscono pensioni oltre questo importo sono quindi obbligati ad aprire un conto corrente in banca o in posta, oppure un libretto postale o, ancora, attivare una carta prepagata abilitata a ricevere bonifici.

Rimangono, precisa l’INPS, senza limitazioni i pagamenti delle pensioni con importo ordinario inferiore a 1000 euro, anche nei casi in cui le singole rate superino tale soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati, conguagli e somme aggiuntive (ad esempio, la quattordicesima).

Visto l’obbligo, molte aziende bancarie si sono mosse per venire incontro ai pensionati più in difficoltà. Poste Italiane, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi, Bpm, Mps e altri hanno creato un conti correnti base gratis, o con condizioni agevolatissime, riservati alle categorie sociali svantaggiate. Basta avere un Isee, Indicatore della situazione economica, fino a 7.500 euro all’anno, e rendita fino a 1.500 euro al mese. Informazioni presso le banche o le poste.

Questi conti correnti “modello base” hanno però delle limitazioni. Sono a rendimento zero e a operatività limitata. Niente scopertura (fido), niente deposito titoli, niente assegni. Si può sono prelevare, incassare, ritirare soldi ai Bancomat.

Per aprire un conto ci si può direttamente rivolgere a banche, alle Poste o all’Inps, per cui chi è in possesso del codice Pin per i servizi telematici, può optare tra banca, posta e portale Inps, mentre chi non ha dimestichezza con gli strumenti informatici, il consiglio è recarsi personalmente e direttamente presso gli uffici territoriali dell’Inps o un Patronato di fiducia.

Inutile poi ostinarsi, rifiutando la novità. L’INPS informa infatti che “la legge, inoltre, prevede anche una fase transitoria di tre mesi a partire dal 1° luglio, durante la quale l’Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all’Inps una volta decorso il termine del 30 settembre 2012”.

Arriva il digitale terrestre, arrivano gli imbrogli…

Finalmente, anche la Sicilia passa alle trasmissioni televisive digitali. Da oggi, 11 giugno, alcune isole spengono il segnale analogico e la tv si vede solamente in digitale. Si tratta di Ustica, Pantelleria, Linosa e Lampedusa. E’ solo l’inizio di un percorso che si completerà il 4 luglio con Palermo e parte della provincia.

Il calendario dello spegnimento del vecchio segnale analogico (il cosiddetto “switch off”) è il seguente:

  • 11 e 12 giugno Isole di Ustica,Pantelleria, Linosa e Lampedusa;
  • 15 giugno Messina e costa ionica della provincia,Isole Eolie;
  • 19 giugno Catania, Caltanissetta, Enna, Ragusa,Siracusa e parte delle province;
  • 20 giugno Capo Passero e parte delle province di Ragusa e Siracusa;
  • 21 e 22 giugno Agrigento e provincia, parte delle province di Caltanissetta , Palermo e Trapani;
  • 2 luglio Trapani e provincia, Isole Egadi e parte della provincia di Palermo;
  • 3 luglio parte tirrenica provincia di Messina e parte provincia Enna e Catania;
  • 4 luglio Palermo e parte della provincia.

Per evitare le corse dell’ultimo minuto, e magari rischiare di perdere la finale degli Europei, da mesi raccomandiamo di predisporre per tempo il passaggio al nuovo sistema, aggiornando i propri televisori dotandoli di un decoder esterno oppure sostituendoli con modelli con decoder già integrato e, soprattutto, verificando che la propria antenna sia adatta a ricevere il nuovo segnale digitale che, rispetto al vecchio analogico, è un po’ più “schizzinoso” e deve essere ricevuto perfettamente senza interferenze o cali di segnale.

Fiutando l’affare, nel frattempo sono spuntati come funghi antennisti fai da te improvvisati, che non sempre riescono a garantire risultati professionali al giusto prezzo. A tal proposito, il Corecom Sicilia (Comitato Regionale per le Comunicazioni), ha proposto agli installatori un protocollo di intesa a prezzi fissi per le operazioni più comuni di aggiornamento, mettendo così al riparo i consumatori da spiacevoli sorprese.

Sul sito del Corecom (clicca qui per visitarlo) è possibile scaricare il listino convenzionato, l’elenco degli installatori che hanno aderito, nonché una serie di istruzioni pratiche per configurare in autonomia il decoder acquistato, per esempio, in un negozio specializzato o in un centro commerciale.

Il consiglio della Lega Consumatori Sicilia è quello di non affidarsi a personale non qualificato, anche per evitare conseguenze nel caso di incidenti (se l’amico dell’amico aggiustatutto cade dal balcone installando la nuova antenna chi risponde?), bensì rivolgersi ad un professionista, al quale si deve chiedere sempre sia il preventivo che la ricevuta fiscale per la garanzia del lavoro svolto.

Le multe fatte con lo Street Control non valgono se non subito contestate?

Brutte notizie per i Comuni che hanno deciso di combattere il parcheggio selvaggio in doppia fila (e, a volte, di far cassa sulle spalle degli automobilisti) utilizzando sistemi di videoripresa dall’auto dei vigili in rapido passaggio nelle vie più trafficate.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre da un lato chiarisce che ai sensi dell’art. 201, c. 1·bis, lett. d), del Nuovo Codice della Strada (Dls n. 285/1992), le violazioni al divieto di sosta possono dar luogo alla contestazione non immediata nel caso di accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, osserva che i sistemi di videosorveglianza, mentre possono essere idonei a dimostrare l’avvenuta violazione, non risultano tuttavia idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia stradale, e pertanto non risulterebbe giustificata la contestazione non immediata.

Ciò significa che se la multa non viene contestata subito e viene spedita a casa, vi sarebbero gli estremi per l’annullamento della sanzione. Grandi città italiane dovranno fare i conti con questa novità, Palermo e Milano in testa; novità che, in tempi di crisi, rischia di mettere in difficoltà i bilanci pubblici delle già dissestate finanze pubbliche.

Per leggere il testo della circolare del ministero clicca qui.

Banca d’Italia critica sugli intermediari che concedono credito ai consumatori

La Commissione europea – avvalendosi dell’attività della Banca d’Italia – ha recentemente svolto un’indagine avente l’obiettivo di verificare la conformità dei siti internet delle banche e degli altri intermediari alla normativa comunitaria in tema di offerta di contratti di credito ai consumatori.

In tutta Europa sono stati monitorati, da parte delle autorità bancarie dei singoli Paesi, in modo coordinato 562 siti web di banche, intermediari finanziari e intermediari del credito. Nel 70 per cento dei casi (393 siti) sono state riscontrate carenze nel contenuto degli annunci pubblicitari on line; talune criticità sono emerse anche in esito a un’ulteriore indagine condotta sulla documentazione precontrattuale.

La Banca d’Italia, in ragione delle proprie competenze in materia di credito ai consumatori, ha aderito all’iniziativa della Commissione europea. L’azione di monitoraggio – effettuata congiuntamente con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente nel settore delle pratiche commerciali scorrette – ha interessato i siti internet di 15 intermediari nazionali rappresentativi del predetto comparto ; l’indagine ha avuto altresì a oggetto la documentazione precontrattuale relativa ad alcuni rapporti di credito accesi da consumatori presso i medesimi intermediari.

In esito agli accertamenti condotti, sono emerse anomalie in relazione all’operatività di 10 intermediari; le criticità hanno riguardato sia il contenuto degli annunci pubblicitari, talvolta non corrispondente a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, sia l’informativa precontrattuale, spesso non pienamente idonea a consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli.

In particolare, le criticità rilevate attengono ai seguenti aspetti:
– gli annunci pubblicitari;
– le informazioni precontrattuali;
– il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

La Banca d’Italia e l’Autorità, grazie anche alle segnalazioni ricevute dalle Associazioni di Consumatori, hanno elevato alcune sanzioni. Per saperne di più, leggi il documento originale della Banca d’Italia.

L’etichettatura dei pneumatici: una novità a favore dei consumatori

Il consumatore è ormai abituato da tempo a rilevare da un’etichetta caratteristiche del prodotto che sta acquistando. Questo è il caso dei prodotti alimentari, ma anche di articoli non commestibili come i tessili, le calzature, i cosmetici, i detergenti, ecc. A queste etichette se ne sono affiancate più recentemente altre con l’obiettivo di fornire al consumatore finale parametri oggettivi sull’efficienza energetica: come ad esempio gli elettrodomestici e più recentemente gli immobili.

Anche i pneumatici, a partire dal prossimo 1° novembre, avranno una loro etichettatura che valuterà alcuni parametri che caratterizzano il “prodotto pneumatico”, ovverosia: la resistenza al rotolamento, l’aderenza su bagnato ed il rumore esterno da rotolamento.

Si tratta di una novità assoluta introdotta dal Regolamento UE 1222/2009 che si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici più sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità. Il Presente regolamento consente agli utenti finali di effettuare scelte più consapevoli al momento dell’acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche queste informazioni oltre ai fattori che vengono solitamente tenuti in conto nel processo d’acquisto.

Sono soggetti ad etichettatura tutti i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012. L’etichettatura dei pneumatici non si applica ai pneumatici moto, ricostruiti, off road professionali, per impiego temporaneo, racing ed altre categorie specifiche.

L’etichettatura dei pneumatici rappresenta una novità ed una opportunità per il consumatore finale perché consente di avere elementi oggettivi per valutare alcune prestazioni importanti per i pneumatici che prima d’ora non erano immediatamente percepibili. Da ricordare però che esistono numerose altre caratteristiche che determinano le prestazioni complessive di un pneumatico che non sono disciplinate da questo nuovo sistema di valutazione. Inoltre, nel processo di acquisto resta imprescindibile il consiglio ed il supporto dei rivenditori specializzati nell’orientare al meglio il consumatore nella scelta del pneumatico di qualità più adatto alle proprie esigenze.

L’etichetta si presta per sua natura a possibili usi non corretti o addirittura a contraffazione. E’ pertanto necessario che il nostro Paese attivi nel più breve tempo possibile un sistema di controllo sul mercato volto ad evitare che si verifichino inadempimenti con danni non solo ai consumatori, ma anche ai costruttori seri che tanto si sono adoperati per fornire al mercato elementi di valutazione all’insegna della trasparenza con il fine ultimo, da un lato di migliorare l’efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada e dall’altro di accrescere la sicurezza stradale.

“L’etichettatura dei pneumatici è un vantaggio per il consumatore che avrà alcuni elementi oggettivi per poter orientare le proprie scelte che si aggiungeranno a quelli che vengono abitualmente valutati durante il processo di acquisto” ‐ afferma Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma. “Questa novità dovrà però essere accompagnata da una efficace attività di controllo sul mercato da parte delle Autorità preposte. Senza controlli infatti si favorirà la frode in commercio con vendita di prodotti non conformi a tutto svantaggio sia del consumatore finale che dei costruttori corretti, vanificando gli sforzi tecnologici finalizzati a migliorare efficienza economica, ambientale e di sicurezza stradale.”

Le tre informazioni contenute nell’etichetta dei pneumatici

  1. La resistenza al rotolamento
    È una forza che agisce in direzione opposta a quella di moto durante il rotolamento del pneumatico. In buona sostanza il pneumatico si deforma (il suo fianco e la sua area di contatto al suolo) a causa del peso del veicolo e delle sollecitazioni dovute alla guida e queste deformazioni dissipano energia e quindi contribuiscono ad aumentare il consumo di carburante del veicolo. Pertanto una più bassa resistenza al rotolamento si traduce in minori consumi di carburante.
  2. L’aderenza su bagnato
    E’ la logica conseguenza della capacità di frenare, ovvero di aderire su superfici bagnate. E’ un parametro che è stato giudicato dalla Commissione Europea come la situazione più rappresentativa per misurare la sicurezza stradale di un pneumatico.
  3. Il rumore esterno da rotolamento
    E’ il rumore, prodotto dal pneumatico durante la marcia, che si percepisce all’esterno del veicolo.

L’etichetta e le sue classificazioni

Sono previste sette classi di merito sia per misurare la resistenza al rotolamento, sia l’aderenza su bagnato. Le classi sono caratterizzate da una lettera compresa tra A (la più efficiente o migliore) e G (la meno efficiente o peggiore).
Per quanto riguarda la resistenza al rotolamento la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minore consumo di carburante fino al 7,5% ed anche di più nel caso di mezzi pesanti.

Per quanto riguarda l’aderenza su bagnato, la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minor spazio di frenata fino al 30% (ad esempio per una vettura che viaggia a 80 Km/h la riduzione potrebbe essere fino a 18 mt in meno).

Infine per quanto riguarda il rumore da rotolamento i valori sono espressi in decibel e sono previste 3 classi in relazione al numero delle barre. Il livello di rumorosità con tre barre nere è quello peggiore perché supera il futuro valore limite europeo obbligatorio. Due barre piene identificano il prodotto intermedio che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 3db in meno del valore limite futuro. Una barra sta a significare che il livello di rumorosità del pneumatico è inferiore di oltre 3db rispetto al valore limite futuro. Una diminuzione di 3db equivale a dimezzare l’intensità del rumore.

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Entrata in vigore e campo di applicazione

Tutti i pneumatici soggetti al Regolamento 1222/2009 immessi sul mercato a partire dal prossimo 1° novembre 2012 e prodotti dopo il1° luglio 2012 dovranno riportare o essere accompagnati dall’etichettatura.
Sono soggetti all’etichettatura tutti i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012.

E’ consentito vendere sul mercato pneumatici con relativa etichettatura solo a partire dal prossimo 30 maggio 2012.

Ruolo degli attori coinvolti

Produttori/Importatori:

  • le informazioni devono essere rese disponibili come materiale tecnico promozionale sia su carta sia su siti web per ogni tipo di pneumatico vettura e veicoli commerciali.
  • A scelta del produttore o dell’importatore applicare uno specifico adesivo sul battistrada del pneumatico o un’etichetta che accompagna la consegna di un intero lotto di fornitura di pneumatici destinati alla rivendita e al consumatore finaleRivenditori:
  • devono assicurare che i pneumatici visibili ai consumatori riportino un’etichetta adesiva o un cartellino illustrativo nelle immediate vicinanze che deve essere visibile all’acquirente prima dell’acquisto.
  • Nel caso i pneumatici in vendita non siano visibili agli utenti finali, i rivenditori devono fornire le informazioni riportate in etichetta durante il processo/perfezionamento della vendita.
  • Le indicazioni poste in etichetta devono essere riportate anche sulla cosiddetta prova di acquisto, ovverosia scontrino fiscale, fattura, ecc. oppure su apposito documento di accompagnamento a quello fiscale.I pneumatici a stock, privi delle informazioni riportate in etichetta, possono essere venduti anche dopo il 1° novembre 2012 a condizione che siano stati prodotti prima del 1° luglio 2012.

    Rivenditori/Distributori di veicoli:

  • Sono tenuti a dichiarare le classi di appartenenza dei pneumatici che equipaggiano il veicolo se differenti da quelli di serie
  • Se viene data la possibilità al cliente di scegliere il pneumatico, devono essere fornite le informazioni riportate in etichetta prima di concludere la vendita.
  • Se vengono proposti cerchi in opzione con pneumatici identici a quelli di serie non è necessario fornire le informazioni riportate in etichetta.Avvertenze e consigli per il consumatore:

    1. Le informazioni riportate in etichetta non richiedono una modifica alla marcatura sui fianchi dei pneumatici. In buona sostanza occorre verificare le informazioni riportate in etichetta consultando materiale tecnico promozionale cartaceo o sito web del costruttore di pneumatici di riferimento. Si consiglia di segnalare al Costruttore eventuali non conformità.

  1. Sull’etichetta devono essere riportate sempre le informazioni relative a tutti e 3 i parametri previsti
  2. Va richiesto lo scontrino fiscale e/o la fattura controllando che sugli stessi siano riportate le informazioni relative all’etichettatura o comunque che dette informazioni vengano esplicitate con un documento specifico.
  3. L’entrata in vigore obbligatoria è il 1° novembre 2012 per pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012. Prima di tale data non è possibile pretendere il rilascio delle informazioni riportate in etichettatura.
  4. Successivamente all’entrata in vigore è possibile vendere prodotti anche privi delle informazioni riportate in etichetta a condizione che i pneumatici siano stati fabbricati prima del 1° luglio 2012.
  5. Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono disponibili informazioni aggiuntive che disciplinano la materia.

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Una nuova Agenda del consumatore europeo

Bruxelles, 22 maggio 2012 – La spesa per i consumi, pari al 56% del PIL dell’UE, riflette l’enorme potere che hanno i consumatori di dare impulso all’economia europea. Soltanto consumatori emancipati e fiduciosi possono valorizzare appieno le potenzialità del mercato unico dando impulso all’innovazione e alla crescita. Per tale motivo la visione strategica della Commissione europea relativa alla politica dei consumatori negli anni a venire – adottata oggi – intende massimizzare la partecipazione dei consumatori e accrescere la loro fiducia nel mercato. Imperniata su quattro obiettivi principali l’Agenda del consumatore europeo intende creare un clima di fiducia: rafforzando la sicurezza dei consumatori, facendo opera di informazione, intensificando le misure repressive e assicurando meccanismi di riparazione nonché allineando i diritti dei consumatori e le politiche in tema di consumo ai cambiamenti intervenuti nella società e nell’economia. Essa presenta inoltre diverse azioni chiave da attuarsi entro il 2014.

“Nell’Unione europea la crescita ha bisogno di una offerta competitiva e di una forte domanda. I consumatori devono pertanto essere i protagonisti delle politiche dell’UE alla stregua delle imprese. Abbiamo bisogno di consumatori fiduciosi che facciano da volano dell’economia europea”, ha affermato Viviane Reding, Vicepresidente della Commissione e Commissario UE che detiene il portafoglio della giustizia. “Vogliamo incoraggiare gli acquisti transfrontalieri online e questo è il motivo per cui l’UE e i suoi Stati membri devono adeguare i diritti dei consumatori all’era digitale. Abbiamo fatto i primi passi con la direttiva sui diritti dei consumatori e con la proposta di regole modernizzate in tema di protezione dei dati al fine di accrescere la fiducia dei consumatori nelle transazioni online. Quale passo successivo la Commissione intende modernizzare le regole UE in tema di viaggi ‘tutto compreso”, varate nel 1990, per tener conto del fatto che un numero crescente di persone prenota le proprie vacanze sul web. Occorre però ben più di nuovi strumenti legislativi per far funzionare il mercato unico digitale nell’interesse dei consumatori. Gli Stati membri devono intensificare gli sforzi per assicurare un’attuazione celere e non burocratica delle regole UE onde far sì che il diritto del consumo diventi una realtà concreta per i nostri 500 milioni di consumatori.”

“Nell’attuale contesto economico è necessaria una forte politica dei consumatori. Conferire maggiori poteri ai 500 milioni di consumatori europei recherà un contributo fondamentale alla crescita nell’economia europea,” ha affermato John Dalli, Commissario responsabile per la Salute e i consumatori. “La strategia adottata oggi intende conferire maggiori poteri ai consumatori e stimolare la loro fiducia fornendo loro gli strumenti per partecipare attivamente sul mercato, per farlo funzionare nel loro interesse, per esercitare il loro potere di scelta e far rispettare adeguatamente i loro diritti. A tal fine sottoporremo a revisione il quadro europeo per assicurare che i prodotti e gli alimenti immessi sul mercato unico siano sicuri, intensificheremo le misure attuative della legislazione UE sul consumo in stretta cooperazione con le autorità nazionali, forniremo un maggiore sostegno ai consumatori che fanno acquisti transfrontalieri facendo agire i Centri europei consumatori e assicureremo che gli interessi dei consumatori siano integrati in modo più sistematico nelle politiche UE che rivestono un’importanza economica fondamentale per i nuclei familiari.”

I consumatori europei godono di diritti e di una tutela tra i più forti al mondo che li proteggono dai prodotti non sicuri, dalla pubblicità ingannevole, dai costi di roaming imprevedibili o dalle pratiche fraudolente online, o che li aiutano quando le transazioni finiscono male. Le proposte in tema di risoluzione alternativa delle controversie e di risoluzione delle controversie online (ADR/ODR) attualmente all’esame consentiranno ai consumatori di risolvere celermente i problemi in modo agevole e a costi contenuti. Un altro esempio è dato dal Procedimento europeo per le controversie di modesta entità che semplifica, accelera e riduce i costi delle controversie a dimensione transfrontaliera per importi fino a 2000 euro. A partire dal 2013 i consumatori, per il tramite del portale europeo della giustizia elettronica, potranno completare online i formulari per i reclami di piccola entità in una qualsiasi delle lingue ufficiali risparmiando così tempo e fatica.

Anche se l’UE dispone di un corpus sostanziale di diritto del consumo e se la dimensione “consumatori” è un elemento importante di molte politiche dell’UE, occorre un quadro globale che tenga anche conto delle sfide incombenti come quelle legate alla digitalizzazione della vita quotidiana, al desiderio di passare a modelli di consumo più sostenibili e ai bisogni specifici dei consumatori vulnerabili.

Quattro obiettivi principali

L’Agenda del consumatore presenta misure volte a raggiungere gli obiettivi della strategia per la crescita dell’UE Europa 2020. Essa prende le mosse da altre iniziative, integrandole, come la Relazione sulla cittadinanza (cfr. IP/10/1390 e MEMO/10/525), il Single Market Act, la Agenda digitale per l’Europa (cfr. IP/10/581, MEMO/10/199 e MEMO/10/200) e la Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (cfr. IP/11/1046). A tal fine l’agenda si articola attorno a quattro obiettivi principali volti ad accrescere la fiducia dei consumatori.

  • Rafforzare la sicurezza dei consumatori: per quanto concerne i beni, i servizi e gli alimenti, rendendo più rigoroso il quadro normativo e più efficiente la sorveglianza del mercato.
  • Migliorare gli aspetti dell’informazione: venire a capo della crescente complessità dei mercati in cui i consumatori hanno bisogno di strumenti e informazioni adeguati per comprendere i vari aspetti, dal costo reale del credito al consumo al reperimento dell’istanza cui rivolgersi per un reclamo. Questo aspetto è importante sia per i consumatori che per i commercianti; in proposito svolgono un ruolo chiave le organizzazioni dei consumatori.
  • Migliorare la repressione degli illeciti ed assicurare un’adeguata riparazione, fattori senza i quali i diritti non sussistono nella pratica. Ciò è ancora più importante se si considera che il danno subito dai consumatori europei a causa di problemi che danno origine a controversia è stimato a circa lo 0,4 % del PIL dell’UE. Il ruolo delle reti che curano i diritti dei consumatori ha un’importanza centrale.
  • Allineare la politica ai cambiamenti intervenuti nella società e renderla più pertinente per la vita quotidiana: adattare il diritto del consumo all’età digitale e affrontare i problemi che i consumatori incontrano nelle transazioni online; tener conto dei bisogni dei consumatori vulnerabili, rendere agevole fare scelte sostenibili.

Cinque settori chiave

L’Agenda supporta gli interessi dei consumatori in determinati settori chiave.

  • alimenti: assicurare la sostenibilità e la sicurezza
  • energia far sì che i consumatori riescano a fruire dei prezzi più vantaggiosi nel mercato liberalizzato e sappiano meglio gestire il loro consumo energetico
  • settore finanziario: tutelare gli interessi finanziari dei consumatori e conferire loro gli strumenti per gestire le loro finanze
  • trasporti: adattare la legislazione ai moderni pattern di viaggio e incoraggiare la mobilità sostenibile
  • digitale: affrontare i problemi che i consumatori incontrano e garantire la loro tutela online.

Per ulteriori informazioni:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

Nuove norme europee sulle etichette

L’uso di additivi negli alimenti diventerà fra poco ancora più sicuro e più trasparente di quanto non sia ora grazie a due strumenti legislativi adottati dalla Commissione europea. “La data odierna segna una tappa importante nelle nostre iniziative per rafforzare la sicurezza alimentare nell’Unione europea” ha affermato John Dalli, Commissario responsabile per la salute e i consumatori. “L’adozione di due regolamenti sugli additivi conferirà nuovi poteri ai cittadini e all’industria stessa poiché renderà più facile per tutti gli interessati sapere esattamente quali additivi sono consentiti negli alimenti” ha aggiunto il Commissario. “In parole povere, questo significa che i cittadini saranno meglio informati e che, allo stesso tempo, l’industria alimentare dell’UE disporrà degli strumenti per mettere sul mercato nuovi prodotti innovativi e sicuri” ha concluso John Dalli.

I due regolamenti stabiliscono due nuovi elenchi.

Il primo riguarda gli additivi negli alimenti e diverrà applicativo nel giugno 2013 (questo periodo di transizione per la sua applicazione è stato ritenuto necessario per consentire all’industria alimentare dell’Unione di adattarsi alle nuove regole). Tale elenco, che è anche disponibile in una base dati online(https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), consentirà ai consumatori, agli operatori del settore alimentare e alle autorità preposte al controllo diidentificare agevolmente quali additivi sono autorizzati in un prodotto alimentare specifico.

Il secondo elenco concerne gli additivi negli ingredienti degli alimenti come ad esempio altri additivi, enzimi, aromatizzanti e nutrienti e sarà applicativo 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE.

La compilazione dei due elenchi costituisce un passo importante nell’attuazione del regolamento quadro (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari adottato nel dicembre 2008.

Trasparenza

Quello della trasparenza è uno degli aspetti principali arrecati dalla nuova legislazioni. Gli usi ammessi di additivi sono elencati d’ora in poi conformemente alla categoria di alimento cui possono essere aggiunti. La Commissione ritiene che ciò sia un notevole miglioramento rispetto ai vecchi elenchi che erano sparpagliati in diversi allegati di tre diverse direttive.

I nuovi elenchi rendono estremamente chiaro ad esempio il fatto che per certe categorie di alimenti gli additivi autorizzati sono estremamente limitati o non ve ne sono affatto. Ciò vale ad esempio per lo yogurt non aromatizzato, il burro, la composta, la pasta, il pane ordinario, il miele, l’acqua e i succhi di frutta.

In altre categorie, di solito quelle relative ad alimenti ad alto grado di trasformazione – come ad esempio i prodotti dolciari, le merendine, le salse e le bevande aromatizzate – è autorizzata un’ampia gamma di additivi.

Inoltre l’elenco degli additivi che possono essere aggiunti ad altri additivi, enzimi, aromatizzanti e nutrienti servirà ad assicurare che l’esposizione agli additivi per il tramite di questi ingredienti rimanga limitata.

Quali altri cambiamenti sono introdotti dalle nuove disposizioni?

Al di là della definizione dei due elenchi, la nuova legislazione prevede inoltre:

  • condizioni chiare alle quali gli additivi possono essere aggiunti agli alimenti;
  • una categorizzazione degli alimenti con un’elencazione chiara degli additivi a seconda delle categorie di prodotti alimentari cui questi possono essere aggiunti;
  • un programma per un riesame completo della sicurezza di tutti gli additivi autorizzati;
  • orientamenti e istruzioni chiari per coloro che richiedono l’autorizzazione a nuovi usi di additivi alimentari.

Contesto generale in tema di additivi

Le condizioni generali per l’uso degli additivi alimentari sono state fissate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel regolamento quadro del 2008 e rimangono tuttora in vigore. Tale regolamento definisce un quadro generale, principi obiettivi cui si deve ispirare tutto il diritto derivato. Esso prescrive che l’uso degli additivi sia sicuro, tecnologicamente giustificato, non tragga in inganno i consumatori e presenti vantaggi e benefici per i consumatori stessi.

Riesame degli additivi

Nel marzo del 2010 la Commissione ha adottato un programma per il riesame di tutti gli additivi alimentari autorizzati. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) deve sottoporre a nuova valutazione tutti gli additivi entro il 2020. La nuova valutazione segue priorità definite sulla base dell’ultima valutazione effettuata per un determinato additivo, delle nuove informazioni scientifiche disponibili, della frequenza d’uso dell’ additivo alimentare e dell’esposizione umana allo stesso.

I coloranti alimentari sono al primo posto sull’elenco delle priorità. Diciassette coloranti sono stati già sottoposti a nuova valutazione. Per tre di essi la Commissione ha già proposto livelli d’uso riveduti poiché l’EFSA ritiene che l’esposizione a questi additivi possa essere potenzialmente troppo elevata per certi gruppi di consumatori.

Grazie a nuove informazioni scientifiche si è attribuita un’elevata priorità al dolcificante aspartame che sarà sottoposto a nuova valutazione entro il settembre 2012.

Orientamenti e istruzioni

Nel marzo del 2011 la Commissione ha adottato una misura che elenca i requisiti per l’autorizzazione di un nuovo uso di un additivo. Essi comprendono i dati tossicologici necessari per la valutazione del rischio e le informazioni atte a dimostrare che l’uso dell’additivo è tecnologicamente giustificato, può presentare vantaggi per i consumatori e non è fuorviante.

Per aiutare coloro che in futuro presenteranno domanda di autorizzazione per nuovi usi di additivi la Commissione ha preparato una guida pratica disponibile su Internet (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). Essa consentirà ai richiedenti di introdurre fascicoli completi agevolandone così il disbrigo. La Commissione è convinta che queste iniziative possano stimolare un’innovazione responsabile da parte dell’industria alimentare.

Un esempio di prodotto innovativo sono i glicosidi steviolici, un dolcificante naturale ricavato da una pianta, la Stevia ribaudiana. La Commissione ha inoltre adottato oggi un regolamento che ne autorizza l’uso in diverse categorie di alimenti.

L’EFSA è stata sollecitata a valutare la sicurezza della sostanza e ha concluso che il dolcificante non è né cancerogeno né genotossico e non presenta rischi di tossicità per la riproduzione o per lo sviluppo e ha definito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo/giorno. Stime prudenziali dell’esposizione ai glicosidi steviolici, sia negli adulti che nei bambini, suggeriscono che è probabile che la DGA venga superata ai livelli massimi d’uso proposti.

Per assicurare che questa esposizione sia sicura per i consumatori si devono sottoporre a revisione gli usi e i livelli per i quali è richiesta l’autorizzazione. Il regolamento adottato oggi riflette i risultati di tale processo.