Anche i pneumatici, a partire dal prossimo 1° novembre, avranno una loro etichettatura che valuterà alcuni parametri che caratterizzano il “prodotto pneumatico”, ovverosia: la resistenza al rotolamento, l’aderenza su bagnato ed il rumore esterno da rotolamento.
Si tratta di una novità assoluta introdotta dal Regolamento UE 1222/2009 che si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici più sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità. Il Presente regolamento consente agli utenti finali di effettuare scelte più consapevoli al momento dell’acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche queste informazioni oltre ai fattori che vengono solitamente tenuti in conto nel processo d’acquisto.
Sono soggetti ad etichettatura tutti i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012. L’etichettatura dei pneumatici non si applica ai pneumatici moto, ricostruiti, off road professionali, per impiego temporaneo, racing ed altre categorie specifiche.
L’etichettatura dei pneumatici rappresenta una novità ed una opportunità per il consumatore finale perché consente di avere elementi oggettivi per valutare alcune prestazioni importanti per i pneumatici che prima d’ora non erano immediatamente percepibili. Da ricordare però che esistono numerose altre caratteristiche che determinano le prestazioni complessive di un pneumatico che non sono disciplinate da questo nuovo sistema di valutazione. Inoltre, nel processo di acquisto resta imprescindibile il consiglio ed il supporto dei rivenditori specializzati nell’orientare al meglio il consumatore nella scelta del pneumatico di qualità più adatto alle proprie esigenze.
L’etichetta si presta per sua natura a possibili usi non corretti o addirittura a contraffazione. E’ pertanto necessario che il nostro Paese attivi nel più breve tempo possibile un sistema di controllo sul mercato volto ad evitare che si verifichino inadempimenti con danni non solo ai consumatori, ma anche ai costruttori seri che tanto si sono adoperati per fornire al mercato elementi di valutazione all’insegna della trasparenza con il fine ultimo, da un lato di migliorare l’efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada e dall’altro di accrescere la sicurezza stradale.
“L’etichettatura dei pneumatici è un vantaggio per il consumatore che avrà alcuni elementi oggettivi per poter orientare le proprie scelte che si aggiungeranno a quelli che vengono abitualmente valutati durante il processo di acquisto” ‐ afferma Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma. “Questa novità dovrà però essere accompagnata da una efficace attività di controllo sul mercato da parte delle Autorità preposte. Senza controlli infatti si favorirà la frode in commercio con vendita di prodotti non conformi a tutto svantaggio sia del consumatore finale che dei costruttori corretti, vanificando gli sforzi tecnologici finalizzati a migliorare efficienza economica, ambientale e di sicurezza stradale.”
Le tre informazioni contenute nell’etichetta dei pneumatici
- La resistenza al rotolamento
È una forza che agisce in direzione opposta a quella di moto durante il rotolamento del pneumatico. In buona sostanza il pneumatico si deforma (il suo fianco e la sua area di contatto al suolo) a causa del peso del veicolo e delle sollecitazioni dovute alla guida e queste deformazioni dissipano energia e quindi contribuiscono ad aumentare il consumo di carburante del veicolo. Pertanto una più bassa resistenza al rotolamento si traduce in minori consumi di carburante. - L’aderenza su bagnato
E’ la logica conseguenza della capacità di frenare, ovvero di aderire su superfici bagnate. E’ un parametro che è stato giudicato dalla Commissione Europea come la situazione più rappresentativa per misurare la sicurezza stradale di un pneumatico. - Il rumore esterno da rotolamento
E’ il rumore, prodotto dal pneumatico durante la marcia, che si percepisce all’esterno del veicolo.
L’etichetta e le sue classificazioni
Sono previste sette classi di merito sia per misurare la resistenza al rotolamento, sia l’aderenza su bagnato. Le classi sono caratterizzate da una lettera compresa tra A (la più efficiente o migliore) e G (la meno efficiente o peggiore).
Per quanto riguarda la resistenza al rotolamento la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minore consumo di carburante fino al 7,5% ed anche di più nel caso di mezzi pesanti.
Per quanto riguarda l’aderenza su bagnato, la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minor spazio di frenata fino al 30% (ad esempio per una vettura che viaggia a 80 Km/h la riduzione potrebbe essere fino a 18 mt in meno).
Infine per quanto riguarda il rumore da rotolamento i valori sono espressi in decibel e sono previste 3 classi in relazione al numero delle barre. Il livello di rumorosità con tre barre nere è quello peggiore perché supera il futuro valore limite europeo obbligatorio. Due barre piene identificano il prodotto intermedio che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 3db in meno del valore limite futuro. Una barra sta a significare che il livello di rumorosità del pneumatico è inferiore di oltre 3db rispetto al valore limite futuro. Una diminuzione di 3db equivale a dimezzare l’intensità del rumore.
Entrata in vigore e campo di applicazione
Tutti i pneumatici soggetti al Regolamento 1222/2009 immessi sul mercato a partire dal prossimo 1° novembre 2012 e prodotti dopo il1° luglio 2012 dovranno riportare o essere accompagnati dall’etichettatura.
Sono soggetti all’etichettatura tutti i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012.
E’ consentito vendere sul mercato pneumatici con relativa etichettatura solo a partire dal prossimo 30 maggio 2012.
Ruolo degli attori coinvolti
Produttori/Importatori:
- le informazioni devono essere rese disponibili come materiale tecnico promozionale sia su carta sia su siti web per ogni tipo di pneumatico vettura e veicoli commerciali.
- A scelta del produttore o dell’importatore applicare uno specifico adesivo sul battistrada del pneumatico o un’etichetta che accompagna la consegna di un intero lotto di fornitura di pneumatici destinati alla rivendita e al consumatore finaleRivenditori:
- devono assicurare che i pneumatici visibili ai consumatori riportino un’etichetta adesiva o un cartellino illustrativo nelle immediate vicinanze che deve essere visibile all’acquirente prima dell’acquisto.
- Nel caso i pneumatici in vendita non siano visibili agli utenti finali, i rivenditori devono fornire le informazioni riportate in etichetta durante il processo/perfezionamento della vendita.
- Le indicazioni poste in etichetta devono essere riportate anche sulla cosiddetta prova di acquisto, ovverosia scontrino fiscale, fattura, ecc. oppure su apposito documento di accompagnamento a quello fiscale.I pneumatici a stock, privi delle informazioni riportate in etichetta, possono essere venduti anche dopo il 1° novembre 2012 a condizione che siano stati prodotti prima del 1° luglio 2012.
Rivenditori/Distributori di veicoli:
- Sono tenuti a dichiarare le classi di appartenenza dei pneumatici che equipaggiano il veicolo se differenti da quelli di serie
- Se viene data la possibilità al cliente di scegliere il pneumatico, devono essere fornite le informazioni riportate in etichetta prima di concludere la vendita.
- Se vengono proposti cerchi in opzione con pneumatici identici a quelli di serie non è necessario fornire le informazioni riportate in etichetta.Avvertenze e consigli per il consumatore:
1. Le informazioni riportate in etichetta non richiedono una modifica alla marcatura sui fianchi dei pneumatici. In buona sostanza occorre verificare le informazioni riportate in etichetta consultando materiale tecnico promozionale cartaceo o sito web del costruttore di pneumatici di riferimento. Si consiglia di segnalare al Costruttore eventuali non conformità.
- Sull’etichetta devono essere riportate sempre le informazioni relative a tutti e 3 i parametri previsti
- Va richiesto lo scontrino fiscale e/o la fattura controllando che sugli stessi siano riportate le informazioni relative all’etichettatura o comunque che dette informazioni vengano esplicitate con un documento specifico.
- L’entrata in vigore obbligatoria è il 1° novembre 2012 per pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012. Prima di tale data non è possibile pretendere il rilascio delle informazioni riportate in etichettatura.
- Successivamente all’entrata in vigore è possibile vendere prodotti anche privi delle informazioni riportate in etichetta a condizione che i pneumatici siano stati fabbricati prima del 1° luglio 2012.
- Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono disponibili informazioni aggiuntive che disciplinano la materia.